Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020. Con le nuove misure viene avviato un corposo piano di contrasto all�evasione e alle frodi fiscali.
- Si parte da una stretta sulle compensazioni e vengono inasprite le pene per i grandi evasori con il carcere fino a 8 anni per chi evade piu? di 100.000 euro (dichiarazione fraudolenta), e un aumento anche per la durata minima della detenzione per i diversi reati tributari. - Arriva anche la confisca per sproporzione, fino ad oggi prevista solo per reati gravissimi come quelli di mafia. - Ridotta poi da luglio del prossimo anno la soglia per l'uso del contante da 3.000 a 2.000 euro fino al 2021 e a 1.000 euro dal 2022 e arrivano multe per i commercianti che rifiutano i pagamenti con il POS, sempre a partire dal prossimo luglio. - Ma per favorire i pagamenti elettronici è previsto anche un credito d'imposta per le commissioni pagate alle banche per questi pagamenti. - Sempre in materia di bonus arriva anche quello per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono per i seggiolini per auto. Vediamo più nello specifico alcuni articoli:
Art. 18 Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro."; b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.".
Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito". b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge e' il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonche' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.".
Art. 52
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole "agevolazioni fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni, anche nella forma di contributi". 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: 296. Per le finalità di cui dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.