RAPPORTI CON IL PUBBLICO
ART. 1 Il consulente Rivolta deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
ART. 2
Il consulente Rivolta, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento alla luce dell'ulteriore principio etico della funzione sociale della professione esercitata.
ART. 3
Il consulente Rivolta nell'ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità.
ART. 4
Il consulente Rivolta, ove ciò gli sia consentito dalla normativa che disciplina la attività dallo stesso svolta, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l'incarico, potrà sottacere il nome di questa sino al momento della conclusione dell'affare.
ART. 5
Il consulente Rivolta dovrà preferibilmente operare in base ad un incarico conferito in forma scritta nel quale le clausole siano il più possibile chiare, di semplice lettura e interpretazione, non diano luogo ad ambiguità ed in tal guisa siano definiti anche tipo di prestazione, ammontare del compenso, eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni.
ART. 6 L'ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni.
ART. 7 In nessun caso Il consulente Rivolta nello svolgimento della propria attività dovrà operare in modo da confondere il proprio patrimonio con denaro, titoli o qualsivoglia altro valore ricevuti a ragione e causa della attività professionale svolta.
ART. 8 Il consulente Rivolta dovrà provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme vigenti a favore dei propri dipendenti e collaboratori.
SEZIONE SECONDA RAPPORTI CON LA CLIENTELA
ART. 9 L'incarico dovrà essere a tempo determinato.
ART. 10 Il consulente Rivolta agente immobiliare effettuata la valutazione dell'immobile o dell'azienda, stabilite le condizioni essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell'incaricante tutte le proposte ricevute.
ART. 11 Il consulente Rivolta agente immobiliare quando intenda concludere per sé l'affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione. E' da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri "per sé o per persona da nominare" alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all'atto del contratto definitivo.
ART. 12 Il consulente Rivolta agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l'interesse di quest'ultima anche subordinando il proprio.
ART. 13 Il consulente Rivolta deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall'operazione finanziaria proposta.
ART. 14 Il consulente Rivolta nell'ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l'ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.
ART. 15 Il consulente Rivolta potrà accettare l'incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.
ART.16 Il consulente Rivolta è tenuto a valutare con la massima attenzione l'incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l'affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.
ART. 17 Il consulente Rivolta che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all'atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.
ART. 18 Il consulente Rivolta che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell'avente diritto. E' vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.
ART. 19 Il consulente Rivolta nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l'informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.
ART. 20 Il consulente Rivolta deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della "privacy", rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).
SEZIONE TERZA RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI E GLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
ART. 21 Il consulente Rivolta deve svolgere la propria attività con efficienza e leale collaborazione nei confronti della banca o dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento.
ART. 22 Il consulente Rivolta ha il dovere di evitare comportamenti sleali nei confronti degli Istituti Bancari o intermediari finanziari per i quali non opera.
ART. 23 Il consulente Rivolta ha il dovere di non accogliere richieste dell'Istituto Bancario o dell'intermediario finanziario che siano in qualche modo in contrasto con le norme del presente codice deontologico.
SEZIONE QUARTA RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 24 Il consulente Rivolta deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi comportamenti ispirati a lealtà e correttezza; dovrà evitare con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a danno dei colleghi.
ART. 25 Il consulente Rivolta deve escludere ogni rapporto professionale con operatori abusivi. Oltre quanto dianzi previsto, costituirà illecito disciplinare anche l'agevolare e rendere possibile in modo diretto o indiretto che soggetti non abilitati o in condizioni, anche temporanee, che vietino agli stessi l'esercizio legittimo della attività professionale specifica la esercitino in concreto ricavandone benefici economici.
ART. 26 Il consulente Rivolta deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
ART. 27 Il consulente Rivolta, se non espressamente autorizzato, deve rifiutare la collaborazione di persone che egli sappia legate da un rapporto societario, di dipendenza o collaborazione con un collega.
ART. 28 Il consulente Rivolta, fatta salva ogni diversa pattuizione, in caso svolga il proprio incarico congiuntamente ad altro professionista del settore dovrà lealmente curare che il compenso spettante sia suddiviso equamente in proporzione all'opera prestata da ciascuno.
ART. 29 Il consulente Rivolta nel caso in cui concorra con altro professionista del medesimo settore alla conclusione di un affare dovrà suddividere il compenso in base agli accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli usi e alle consuetudini locali, tenendo lealmente conto dell'opera prestata da ciascuno. Ove la collaborazione avvenga tra associati FIAIP la "collaborazione" dovrà avvenire secondo quanto previsto nel "Regolamento di collaborazione" nazionale.
ART. 30 Il consulente Rivolta che accetti di collaborare con altro collega dovrà sempre tenere un comportamento corretto e leale; sarà tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste del collega e a porre a sua disposizione condividendoli tempestivamente atti, documenti, informazioni utili al miglior espletamento dell'opera professionale.
ART. 31 Il consulente Rivolta che incarichi altro collega per lo svolgimento di attività inerenti un incarico professionale dovrà provvedere a retribuirlo ove non vi adempia il cliente, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato per ottenere l'adempimento, anche postergando il proprio credito.
ART. 32 Il consulente Rivolta che eserciti la professione di agente immobiliare dovrà astenersi dall'affiggere propri cartelli pubblicitari all'immobile possibile oggetto di compravendita o locazione quando nel medesimo luogo siano già esposti cartelli pubblicitari da parte di altro agente a meno che non si tratti di affare diverso e che ciò risulti chiaramente dal testo del cartello. L'apposizione dei cartelli pubblicitari dovrà sempre essere autorizzata dal cliente e rispondere a criteri di adeguatezza, decoro commerciale e discrezione.
ART. 33 Il consulente Rivolta che a ragione e causa dell'esercizio della professione intenda promuovere un giudizio o proporre una azione disciplinare nei confronti di un collega dovrà dargliene preventiva comunicazione scritta a meno che ciò, obiettivamente, non pregiudichi l'azione da proporre.
ART. 34 Il consulente Rivolta non potrà registrare una conversazione telefonica intercorsa con un collega a ragione e causa dell'attività professionale. Le registrazioni degli interventi effettuati nel corso di riunioni sono consentite esclusivamente se vi è il consenso espresso o tacito di tutti i presenti. Oltre quanto sopra detto costituisce anche illecito disciplinare il rendere pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/o personali.
ART. 35 Il presente Codice Deontologico si ispira, si estrinseca e deve essere interpretato alla luce dei "principi":
HONESTE VIVERE - Vivi onestamente
ALTERUM NO LAEDERE - Non arrecare danno ad altri
SUUM CUIQUE TRIBUERE - Attribuire a ciascuno il suo
fissati già nel II secolo D.C. dal giurista romano Eneo Domizio Ulpiano nelle sue "Regole" (in Digesto 1.1.10 pr.).